Cassazione: per gli statali vale l’art. 18, niente legge Fornero

“Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla legge Fornero, bensì dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori”. Lo afferma la Corte di Cassazione in una nota nella quale spiega che si è arrivati a questa conclusione, “all’esito di una approfondita e condivisa riflessione”, con la sentenza 11868 della sezione Lavoro depositata oggi. In particolare, la Cassazione ha accolto le ragioni del ministero delle Infrastrutture e trasporti contro la sentenza della Corte d’appello di Roma del dicembre 2014. Il verdetto ha accolto un ricorso del ministero delle Infrastrutture contro un funzionario licenziato perché faceva il doppio lavoro al quale, tuttavia, la Corte d’appello di Roma aveva riconosciuto 6 mesi di indennità risarcitoria, come prevede la legge Fornero nel caso di licenziamenti legittimi ma con violazione delle procedure di contestazione disciplinare. Il ministero nel ricorso in Cassazione aveva fatto reclamo contro i sei mesi di risarcimento. Ora il caso torna alla Corte d’appello di Roma.
Nei licenziamenti del pubblico impiego quindi si applica ancora l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e non la disciplina prevista dalla legge Fornero. Tanto meno quella arrivata dopo con il Jobs act voluto dal governo Renzi. Viene così confermata l’esistenza di un doppio binario tra pubblico e privato per le regole sui licenziamenti. La riforma Fornero del mercato del lavoro aveva limato l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, che prevede la possibilità di reintegro del dipendente in caso di licenziamento illegittimo. Con il Jobs act si è fatto un ulteriore passo avanti: il reintegro è stato limitato ai soli casi di licenziamento per motivi discriminatori, sostituendolo in tutti gli altri casi con un indennizzo in denaro. Ma da tutte queste modifiche, secondo la sentenza della Cassazione, restano fuori i dipendenti pubblici. Per loro in caso di licenziamento illegittimo, scatta sempre il reintegro nel posto di lavoro non basta l’indennizzo.

Fonte Adnkronos: Cassazione per gli statali vale l’art. 18